FAQ Ricorsi G.d.P

Domande Frequenti relative ai ricorsi al G.d.P

D: Come posso presentare ricorso al Giudice di Pace?
R: Utilizzando l'apposito modulo  (mod verb. 02 scaricabile qui).


D: Chi ha titolo per proporre ricorso?
R: I soggetti espressamente indicati quali destinatari del verbale o dell'Ordinanza d'ingiunzione:
L'obbligato in solido"  ( ad. es. il proprietario di un immobile o – per verbali "codice della strada", il proprietario del veicolo ) oppure il trasgressore (  l’autore materiale della violazione -  ad es., per verbali "codice della strada", il conducente del veicolo). 


D: Quanto tempo ho per presentare il ricorso?
R:
Entro 30 giorni (termine perentorio) dalla contestazione o notificazione ( dell'Ordinanza di ingiunzione ovvero del verbale C.d.S.).
Con il termine contestazione s’intende la notifica contestuale, immediata ovvero quando il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale (c.d. contestazione immediata).
Se il "preavviso di sosta" è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di un atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario che avviene entro 90 giorni dalla data di accertamento (art. 201 C.d.S.), tramite servizio postale o messo notificatore.
Per i tempi di notifica, nei casi in cui la stessa si perfezioni giuridicamente ( es. la c.d. "compiuta giacenza, in cui la notifica si considera giuridicamente effettuata, a prescindere dalla effettiva conoscenza da parte del destinatario  ) attenzione a calcolare i termini.


D: Cosa succede se  non mi presento  all'udienza davanti al Giudice di Pace? 
R: Molto importante : la presenza alla prima udienza (personalmente o tramite persona delegata) è necessaria: in caso contario, infatti – in mancanza di atto che provi un legittimo impedimento – e a fronte di una convocazione regolare – è prevista, nella quasi totalità dei casi, una convalida del provvedimento opposto. In alcuni casi la convocazione è regolarmente effettuata mediante notifica presso la Cancelleria del GdP. 


D: Come posso verificare la data della prima udienza e delle fasi successive?
R:
Sito   https://gdp.giustizia.it , cercando  "ruolo generale"  , scegliendo la regione (Emilia-Romagna), l'ufficio (Rimini) e inserendo il numero di iscrizione al ruolo generale attribuito al ricorso da parte della Cancelleria (numero e anno).


D: Se il Giudice di Pace non accoglie il ricorso, quanto dovro’ pagare in relazione alla sanzione amministrativa pecuniaria  ?
R: Il Giudice di Pace può esplicitamente stabilire, indicandola espressamente in Sentenza, la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria (più spese: di notifica, procedimento ... ).    
Può altresì  utilizzare la formulazione implicita disponendo la convalida del provvedimento opposto senza esplicitamente indicare una quantificazione.   In quest'ultimo caso, se trattasi di ordinanza d'ingiunzione, il ricorrente deve pagare la complessiva somma già indicata nel'ordinanza stessa (sanzione amministrativa pecuniaria, più spese di notifica, procedimento ... ).
Attenzione : nel caso di verbale "Codice della Strada", la dizione implicita, non significa necessariamente "minimo edittale": la facoltà di avvalersi del beneficio del pagamento in misura ridotta ( minimo edittale ai sensi  art. 202 D.lgs.) sussiste infatti e può essere esercitata ai sensi del medesimo art.202 entro i precisi termini di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, decorsi  i  quali  il beneficio è definitivamento perduto (avendo altresì il pagamento in misura ridotta – ai sensi art. 204 bis -  carattere alternativo (e deflattivo) rispetto alla presentazione del ricorso).  
Deve essere quindi considerato se e quando sia eventualmente intervenuta una eventuale sospensiva : il ricorso di per sè non ha infatti alcuna influenza rispetto all'importo della sanzione, non ha effetto sospensivo "automatico".  La somma,  oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento ( art. 389 D.P.R. 495 / 92 – Reg. Cod. Strada ).  
In riferimento alle ( eventuali ulteriori ) spese di giudizio ( c.d. spese di soccombenza ai sensi c.p.c. ) ,l'Uff. Contenzioso invia comunicazione con le modalità relative ( sia in caso d soccombenza da parte del ricorrente, che del Comune resistente ).


D: Se non sono d’accordo con quanto stabilito dal giudice di pace?
R: La sentenza del Giudice di Pace può essere impugnata secondo quanto previsto dal codice di procedura civile.